archivio di erasmo da rotterdam
articoli di identità europea
- Cerca nel sito -
Romano
Ricciotti
La vera storia del mugnaio di Saint Souci e la responsabilità civile dei magistrati
aprile 2005
 
 

La generazione dei giuristi che si è formata negli Anni Cinquanta (e anche prima) ha ancora nella memoria le parole di Salvatore Satta, il quale scriveva (Commentario, sub art. 55): “La limitazione della responsabilità del giudice affonda saldissime radici nella funzione stessa del giudicare, che esclude ogni responsabilità […] Quel che il giudice fa costituisce sempre un momento della realizzazione della tutela giuridica tra le parti: e la nullità genera una pretesa di una parte nei confronti dell’altra, non mai nei confronti del giudice, che è fuori dell’orbita dell’azione. Per tutto questo, anche senza l’espressa disposizione dell’art. 55, una pretesa di responsabilità nei confronti del giudice sarebbe assolutamente inconcepibile”,
Ma è acqua abbondantemente passata.

Iudex qui litem suam fecit
Il giudice romano dell'epoca repubblicana e dell'epoca classica -nelle liti iniziate da un privato- era non un funzionario, ma un altro privato, scelto dalle parti ed era detto, appunto, iudex privatus. Costui rispondeva con il proprio patrimonio dei danni provocati dalle proprie sentenze ingiuste.
L'ipotesi più celebre era quella del iudex qui litem suam fecit . Inizialmente litem suam facere significava alla lettera appropriarsi indebitamente la cosa controversa. Poi la responsabilità si estese al caso del iudex qui dolo malo in fraudem legis sententiam dixerit (responsabilità per dolo) e infine -in epoca giustinianea- anche al giudice che avesse mal giudicato per negligenza (colpa). [ARANGIO RUIZ, Istituzioni di Diritto romano, Jovene, Napoli, 1951, 377-78]

Pretextu officii
Nel Medioevo, in età comunale, il giudice era un giurista professionista, sovente cittadino di altro comune, nominato a tempo. Alla scadenza del suo incarico, era sottoposto al "giudizio di sindacato", nel quale, avanti a un tribunale collegiale avente competenza civile, penale e amministrativa, doveva rispondere per gli illeciti commessi durante il suo mandato, come la baratteria (distrahendo pecuniam pro denegata iustitia) e in genere per reati commessi pretextu officii o favore officii).
Giuliani e Picardi (L'Ordinamento giudiziario, vol. I Documentazione storica, Maggioli, Rimini 1985, 219) ricordano l'infortunio occorso a Bartolo da Sassoferrato, insigne giurista (il cui nome è familiare anche oggi agli studenti di giurisprudenza) "il quale confessa il suo errore, che gli costò una fuga da Todi per sfuggire alle ire della folla: non aveva valutato la resistenza dell'imputato alla tortura, causandogli la morte").
Anche questi giudici rispondevano sia per dolo che per colpa.

***

Con il passar del tempo, la responsabilità professionale si trasformò in responsabilità disciplinare. Questo accadde con i principati e con la sostituzione dei giudici liberi professionisti con i giudici-funzionari. Costoro - secondo Giuliani e Picardi (221)- incominciarono a godere di una "sostanziale irresponsabilità". Ad avviso di questi Autori, la giustificazione si rinviene "nella tutela della indipendenza della funzione giudiziaria: ma in realtà è sottintesa la sfiducia verso ogni forma di controllo e sindacato esterno (delle parti come della pubblica opinione) in quanto soltanto il controllo gerarchico appare valido contro l'abuso del giudice".

Il mugnaio di Saint-Souci
Rievocando vicende che sono divenute leggende è possibile approssimarsi al cuore della questione. Molti conoscono la vicenda del mugnaio di Saint Souci, il quale difese il proprio mulino e finì per ottenere giustizia. Ma non dai giudici, bensì dal Re.
La storia merita di essere narrata, con l'aiuto di Emilio Broglio autore di un'opera in due volumi, Il Regno di Federico di Prussia, detto il Grande, stampata in Roma nel 1880:

"Volume secondo, capitolo VI. La causa del mugnaio Arnold:

""Un pensiero costante di Federico, come già si è detto fu la bona amministrazione della giustizia, e n'era venuto, fino dal 1747, il Codex Fridericianus. Ma passati trent'anni, morto l'illustre Cocceio, sopraggiunte le gravi cure della guerra, gli abusi, per opera della gente di toga, ripullularono. E Federico daccapo a volerli rimondare, non senza dimolta fatica, perché la sullodata gente di toga, salve le rare eccezioni, è sempre e da per tutto nemica ostinata delle riforme; vive di precedenti, di tradizioni, di regole formali, e non se ne sa, o non se ne vuole distaccare; gli abusi poi, sono per l'appunto opera sua, e se ne giova. Ma Federico, che era riescito a tener fronte all'Europa, figuriamoci se voleva lasciarsi dettar la legge da que' signori; il 4 gennaio 1776, presiedette egli stesso, a dispetto della gotta, a un solenne dibattimento tra il Cancelliere di Slesia, von Carmer, apostolo della riforma, e il Gran Cancelliere von Fùrst, accanito oppositore. Il Re diede ragione al primo,? incaricandolo di compilare il novo Codice; la prima parte, Prozess-Ordnung, ossia Regolamento di Procedura, fu promulgata il 26 aprile 1784, ultimo dono del gran Re al suo paese, il resto non fu compiuto che dieci anni più tardi, e sotto il nome di Codice Prussiano è ancora in vigore. Il celebre Savigny, tedesco fin che ce n'entra, lo vanta superiore al Codice Napoleone (…) Questo Re, schiavo del dovere, prendeva molto sul serio anche l'alto suo ufficio di Giudice Supremo, e come si vede non aveva bisogno di sproni; ma se n'avesse avuto bisogno, appunto in questi anni accadde un fatto famoso, il processo del mugnaio Arnold, dove il Re, da ultimo, si credette in obbligo d'intervenire con sommo rigore, destando sentimenti e giudizi discrepanti in Europa; di viva ammirazione nei più, di severa condanna in pochi.

“Ci sono de' Giudici a Berlino, aveva risposto trent'anni prima, a chi lo minacciava d'espropriazione, il mugnaio di Potsdam, che non volle mai vendere il suo mulino a vento [anzi ad acqua, come si poi vedrà -n.d.r] sul poggio di Sans-Souci; e Federico Re lo rispettò, lui e il suo mulino, senza bisogno di giudici; oggi invece il mugnaio Arnold ebbe, contro i giudici di Berlino, bisogno del Re.

“Il mulino del Gambero - Krebsmúhle - era d'un conte di Schmettau, maggiore nell'esercito, ma non della famiglia inclita in guerra; affittato da parecchie generazioni agli Arnold, mugnai. Nel '70, un barone von Gersdorf volle farsi, più in su del mulino, una peschiera, e deviò parte dell'acqua; il mugnaio, impedito così dal macinare per una gran parte dell'anno, non ebbe più modo di pagare il fitto regolarmente; il conte di Schmettau, dopo aver pazientato parecchio, da ultimo lo citò dinanzi al giudice feudale, Schlecker, che lo condannò a pagare; e perché pagare non poteva, quando non macinava, finì col fargli vendere all'asta nel '78 il mulino.

“Comprato da un esattore, Kuppisch, fu poi rivenduto da costui allo stesso barone von Gersdorf, ch'ebbe così l'aria d'aver meditata e compita la spogliazione. Portata la causa in appello, dinanzi alla Regierung di Cústrin, la sentenza venne trovata giusta, e quindi confermata.

“Il 1° maggio del '79, Arnold, o più esattamente sua moglie Rosina, una donna non più giovane, intendiamoci, presenta una petizione al Re, chiedendo la nomina d'una Commissione Militare, che esamini la cosa; domanda certo molto strana per noi, avvezzi oramai alla divisione de' poteri, alle più o meno savie finzioni costituzionali, e a vedere la giustizia amministrata sempre in nome del Re, da giudici nominati dal Re, senza che il Re ne sappia mai nulla; non punto strana allora, con un Re, fontana vera, non finta, d'ogni potere, e quindi anche della giustizia.

“Con che, badiamo, non intendo già dire che quello fosse un sistema migliore; tutt'altro! Dico soltanto che era così; e aggiungo anzi subito, che richiedeva un Federico II per funzionare ragionevolmente mentre poi un Federico II non è lì che cova.

“Il 4 maggio un Ordine del Re manda l'istanza Arnold al Ministero della Giustizia, perché esamini e riferisca; quello esamina e riferisce, che tutto é perfettamente in regola. Più tardi, nello stesso anno, il Gran Cancelliere von Fúrst, durante il suo viaggio d'ispezione da quelle parti, riceve un altro ricorso dall'implacabile Rosina; non so quanto lo esamini, certo è che lo respinge.

“Allora gli Arnold tentarono una strada nova; il marito aveva un fratello soldato; suo colonnello era il Principe Leopoldo di Brunswick, nipote del Re, adorato dal popolo, perché bono, affabile, umano; tanto umano, che sei anni più tardi, nell'85, s'affogò miseramente nell'Oder, mentre si sforzava, in una barchetta, di soccorrere de' poveri inondati.

“Il soldato, un bravo soldato, bisogna dire, gli si raccomanda. Il Principe ne parla al Gran Cancelliere; ma Fúrst risponde picche anche a lui. In agosto, la madre del Principe, sorella del Re, fa una lunga visita al fratello a Potsdam; costì Leopoldo coglie un momento favorevole e narra la lunga storia al Re, presentando una nova domanda Arnold, per una Commissione Mista, militare e civile; il giorno dopo, 22 agosto, un ordine di Gabinetto alla Corte - Regierung - di Cústrin, gl'intima di nominar subito un Consigliere, affinché per opera sua, d'accordo col Colonnello Heucking, di guarnigione da quelle parti, sia fatta giustizia. La Corte elegge Neumann, che si mette a studiare col Colonnello, ma senza frutto; perché quello riferisce alla sua Corte che non c'è nulla da fare, e la Corte presenta, il 27 settembre, rapporto analogo a Sua Maestà; il Colonnello invece s'è convinto, che Arnold aveva ragione, in equità, di non pagare il fitto d'un mulino che non macina, e fa il suo rapporto in questo senso.

“Il Re lo trova chiaro e preciso - deutliches und ganz umstàndliches - e lo manda al tribunale Supremo di Berlino - Kammergericht - sempre perchè sia fatta giustizia. Invece non lo persuade punto il rapporto della Corte di Cústrin, glielo rimanda insieme alla manifestazione del suo vivo malcontento - áusserstes Misfallen - e ordina un novo esame.

“Que' signori della Corte eleggono un'altra Commissione, e questa volta ci mettono anche un idraulico, di nome Schade; la Commissione fa il suo rapporto il 28 ottobre, sempre concludendo che tutto era andato benone, benchè lo Schade non fosse di questo parere; soltanto, per dimostrare quanta fosse la loro diligenza, scoprono un piccolo errore: che Arnold aveva lasciato del grano nel mulino, pel valore di cencinquanta o censessanta lire: che questo era suo, e non si poteva comprendere nella vendita del mulino e ora gli si doveva restituire: ma per tutto il resto, non c'era che dire.

“La Rosina, colla sua indomabile tenacità femminile, torna all'assalto in novembre con una nova petizione a Sua Maestà; e Sua Maestà, senz'ancora perdere la pazienza, che fu un bel fatto, la rimanda a Cústrin; gli si risponde che la sentenza è inalterabile, salvo l' intervento di un giudizio superiore.

“Il Re, con Ordine 98 novembre, incarica dunque il Kammergericht di Berlino, di pronunziare il suo giudizio definitivo, e presto! mandando un espresso a Cústrin a prendere l'inserto. Il Gran Cancelliere Fúrst, ricevuto l'ordine, lo trasmette al Presidente del Kammergericht, un von Rebeur; il quale, appena arrivate le carte, il 7 dicembre, nomina subito relatore il Consigliere Rannsleben, perchè riferisca quam primum; costui, con un lavoro indefesso diurno e notturno, è in grado di riferire il giorno seguente: La sentenza é giusta e va confermata. Detto fatto, la si conferma in nome dei Re.

“Federico riceve la notizia formale il 10, in preda a un fiero attacco di gotta; ordina al Fúrst di venire domani al Castello coi tre Consiglieri che hanno redatto - minutirt - la sentenza. Il Rannsleben, relatore, in una sua Autobiografia inedita, racconta la scena, e questo brano, per fortuna, venne stampato.

“Sentiva in aria un grosso temporale, tanto ch' ebbe la precauzione di non dir nulla alla moglie della sua chiamata al Castello. Entrati i tre Consiglieri preceduti dal Fúrst, trovarono il Re seduto, che voltava le spalle al foco del caminetto, coi piedi tormentati stesi sopra sgabelli, una mano nascosta in un manicotto, e l'altra che teneva la sentenza; lì presso, a un tavolino, il segretario-stenografo Stellter, che stese un processo verbale, pubblicato poi il 14 dicembre per ordine di S. M.

“Il Re interrogò i Consiglieri, senza darsi per inteso della presenza del Gran Cancelliere: ‘Un povero villano, può egli pagare il fitto, se gli portate via il carro, l'aratro, e tutti gli strumenti di lavoro? - No, Maestà’. – ‘E' giusto portar via il mulino a un povero mugnaio che non può pagare il fitto, perché gli s'è levata l'acqua e quindi non può macinare? - No, Maestà’. – ‘Un nobile vuol farsi una peschiera e devìa l'acqua dal mulino; il mugnaio Arnold è ridotto a non poter macinare che quindici giorni in primavera e quindici in autunno; come può egli pagare lo stesso fitto di prima? Eppure la Corte di Cústrin gli fa vendere il suo mulino, perché un altro nobile intaschi l'intero fitto, e il Tribunale di Berlino...’

“Il Kammergericht, Maestà, suggerisce qui, o corregge, il Gran Cancelliere, il Kammergericht... Il Re dice al segretario: Il Kammergericht; poi, volgendosi al Fúrst, gl'intima di andarsene, aggiungendo d' avergli già nominato il successore; e quello scompare senza dir verbo.

“ ‘E' una sentenza ingiusta, continua il re accendendosi vie più; è contraria alle mie intenzioni di padre del popolo; e voi l'avete pronunziata in mio nome. In mio nome! Quando mai ho io oppresso il povero in favore del ricco? Quando mai ho fatto prevalere la vana forma legale all'intrinseca moralità della cosa? E voi siete de' giudici? E voi dispensate la giustizia in nome di Dio e del Re?...’ E più che il dolor potendo l'ira, batteva la sentenza colla mano gottosa, e ripeteva: « Il mio nome crudelmente abusato! - meinen Namen cruel missbraucht -

‘Ma io darò un esempio memorabile - ein nachidrúckliches Exempel; - l'ultimo contadino, che dico? un mendicante. è anch'egli un essere umano come il Re, tutti eguali dinanzi alla legge e alla giustizia; un tribunale ingiusto è più pernicioso d'una banda di ladri; contro questi potete difendervi, non così contro quello. Uscite. signori!’

“E li fece mettere in una carrozza e portare in prigione; ordinò lo stesso trattamento pei loro colleghi di Cústrin; incaricò il suo ministro della giustizia, von Zedlitz, di nominare una Commissione, che li condannasse almeno a un anno di fortezza e al risarcimento del danno verso gli Arnold. Il ministro uomo rettissimo, dichiara ne' termini più rispettosi, che la sua coscienza non gli permette di pronunziare la sentenza imposta da Sua Maestà; allora il Re la pronunzia lui, il 1 gennaio 1780: il consigliere Scheibler, della corte di Cústrin, che ha votato solo contro i suoi colleghi, torni al suo posto: il Rannsleben del Kammergericht, che ha studiato la questione con grande imparzialità, prosciolto: tutti - gli altri, destituiti, cassirt - condannati a un anno d'arresto in resto in fortezza, a Spandau, e al rifacimento del danno, liquidato poi e pagato all'Arnold in 1358 talleri, 11 groschen e 1 pfennig - poco più di 5000 lire: - Il mugnaio Arnold rimesso nel suo mulino - in integrum restituirt.

“ ‘Quanto a lei, signor ministro, rispetto i suoi scrupoli di coscienza, e rimango come prima il suo affezionatissimo Re, Federico’. Infatti conservò il suo posto.

“La cosa fece, naturalmente, gran chiasso in Europa: Caterina II, amica de' filosofi, mandò al suo Senato, come salutare esempio, copia dei processo verbale 11 dicembre 1779, fatto pubblicare il 14 dal re: in Francia lo si vendeva da tutt'i librai, sotto il titolo: Balance de Frédéric; e i giornali non parlavano d'altro.

“A Berlino invece l'alta società, nobile e forense, condannava Federico; trasse in folla alla casa del Gran Cancelliere destituito, in segno di condoglianza, ingombrandone la via colla fila delle carrozze, che si vedevano dalle finestre del Palazzo reale, senza che Federico, ben inteso, se ne facesse nè in quà nè in là.

“Si notò il fatto, che ogni giorno gran numero di villani, fino a un centinaio, stavano sulla piazza dei Castello, sotto le finestre del Re, con petizioni in mano, chiedendo giustizia come Arnold; e ne' tribunali, le parti soccombenti gridavano, che si sarebbero appellate al Re; ecco, dicevano, le naturali e pessime conseguenze del suo dispotico intervento e dell' umiliata magistratura. Questo sentimento di disapprovazione durò fino alla morte di Federico; il barone von Gersdorf, chiese e ottenne dal successore un novo giudizio; fu deciso: che il barone aveva diritto all'acqua per la sua Peschiera, e che Arnold doveva restituire ai giudici il mal ottenuto compenso, e al barone, o il mulino, o il prezzo d'asta; le quali somme, per altro, furono invece sborsate dal Re Federico Guglielmo II, atto convenientissimo di regia munificenza. E s'intende che il vecchio Fúrst, e l'altre vittime, furono richiamati ai loro posti e agli onori perduti, nella certezza, da parte del nuovo re, di cattivarsi cosi una certa popolarità; voglio dire popolarità nobilesca e forense; mentre quella ambìta da Federico era molto più vasta, e più, alta, e più indipendente"".
Fin qui Emilio Broglio.

***

Laddove si apprende che il grande Re era giusto fino alla collera; che i suoi giudici erano formalisti e indipendenti fino all'eroismo; che il mugnaio e la moglie non temevano i potenti e i prepotenti, confidando nel loro Re; che la giustizia del principe è una bella cosa ma ha i suoi costi a carico delle istituzioni; che l'ordinamento giudiziario di Federico il Grande prevedeva l'indipendenza dei giudici prima del giudizio, ma anche la loro responsabilità, e quale, dopo il giudizio.

Questo voglio dire: che responsabilità va bene, ma occorre sapere perché il giudice risponde, e davanti a chi, e con quali difese. E mi chiedo se non sia meglio, a volte, che non risponda affatto, ma per lui - salvo che per dolo e frode - risponda lo Stato, come, alla fin dei conti, avvenne con la decisione di rimborsare il mugnaio presa da Federico Guglielmo Secondo, meno Grande ma più accorto.

La questione della responsabilità civile del giudice
Qui si apre un altro discorso. Il giudice irresponsabile è un concetto difficile da condividere per il cittadino (il giustiziabile, come dicono i francesi) vittima della "mala-giustizia".
Senonchè, quis custodiet - si chiedeva Giovenale nella Sesta Satira- ipsos custodes-
Questa domanda è vera per i giudici, ma anche per i giudici dei giudici.
Se il mio giudice risponde personalmente delle sue sentenze, il mio vero giudice è quello che lo giudica. La questione è delicata, e non vado oltre.
Nella vigenza del codice di procedura civile - di epoca fascista (1940) ma ispirato da giuristi come Carnelutti, Redenti e nientemeno che Calamandrei - il giudice non era responsabile per le conseguenze dannose degli errori commessi nell'esercizio della giurisdizione.
Salvatore Satta, altro grande giurista, scrisse le parole che aprono queste note.
Di più non dico, in sede teorica.

Dolo, frode e concussione
Nella pratica, l'articolo 55 di quel codice prevedeva la responsabilità del giudice ( e del pubblico ministero - art. 74) solo per dolo, frode e concussione, nonché per denegata giustizia. In altre parole, il giudice rispondeva solo per condotte costituenti reato, ossia quando abusava della sua funzione.
Questa disciplina era coerente con i presupposti di principio, ma non giovava alla persona che fosse danneggiata dall'errore del giudice: questo non poteva essere condannato al risarcimento del danno quando il giudice avesse agito per colpa.
A suo tempo ebbi a sostenere, senza fortuna (nel gennaio 1988) una tesi che suscitò l'interesse di Mario Cicala, il quale la recepì nel suo La responsabilità civile del magistrato, (Ipsoa, Milano 1988, 26 e ss.).
Osservavo allora che la Corte di cassazione (sentenza Sez. unite 30 giugno 1960, n. 1722, in Foro italiano, 1960, 1494 e altre) aveva ritenuto che la responsabilità dello Stato, ai sensi dell'art. 28 della Costituzione per fatto del proprio funzionario è diretta, ma contenuta negli stessi limiti nei quali è prevista la responsabilità del funzionario; trattandosi di magistrato, nei limiti stabiliti dall'art. 55 del Codice di procedura civile e cioè soltanto per dolo.
Senonchè La Corte costituzionale (14 marzo 1968, n. 2), nell'affermare che la responsabilità del magistrato può essere limitata ma non esclusa completamente, aggiunse già allora che era possibile trarre il diritto al risarcimento nei riguardi dello Stato "da norme o principi contenuti in leggi ordinarie".
In parole povere, la legge prevedeva, allora, la responsabilità del magistrato solo per dolo, ma - secondo la Corte - un giudice accorto avrebbe potuto ugualmente ordinare il risarcimento del danno prodotto dalla cosiddetta "mala-giustizia". Però a carico dello Stato (salvo rivalsa, poi, dell'amministrazione sul magistrato).
Negli stessi anni si faceva strada una nuova prospettazione dei problema. La Corte di cassazione (Sezioni unite 6 maggio 1971. n. 1282, in Giustizia civile., 1971, 1, 1917) aveva finalmente ammesso, in motivazione, "la possibilità che, in dipendenza di un comportamento illecito dei suoi organi, sorga responsabilità per la pubblica amministrazione e non anche degli organi che per essa hanno agito" (il giudizio riguardava l'estensione della responsabilità di un medico all'amministrazione ospedaliera dalla quale dipendeva). Si trattava tuttavia di un obiter dictum [ossia di un'affermazione non essenziale].
Sembra sia stato il Tribunale di Verona (25 settembre 1978. in Giurisprudenza di merito, 1979, 390) ad affermare per primo che l'esclusione della responsabilità del chirurgo per colpa lieve (sancita dall'art. 2236 Codice civile) non implica anche l'esonero dell'ente nella cui organizzazione esso è inserito.
Il passo avanti nella tutela del danneggiato fu cospicuo e consistette nel riconoscimento che l'amministrazione pubblica poteva essere chiamata a risarcire il danno anche quando l'autore di esso avesse agito anche solo per colpa semplice e pertanto non dovesse rispondere in proprio.

Dolo e colpa grave
Dal terreno della responsabilità della pubblica Amministrazione per fatto del medico dipendente a quello della responsabilità del Ministero di grazia e giustizia per fatto del magistrato il passo è breve.
La Corte di cassazione (24 marzo 1982, n. 1879, in Giustizia civ., 1982,1, 3105) confermando la sentenza della Corte d'appello di Messina dell'11 luglio 1978, statuì che «la responsabilità della pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, in presenza del rapporto organico e di una condotta oggettivamente colposa del danneggiante, sussiste anche se quest'ultimo risponda solo per dolo: pertanto la pubblica Amministrazione è tenuta al risarcimento del danno subìto da un perito nell'eseguire le disposizioni impartite dal giudice ai sensi dell'art. 317 del codice di procedura penale, a causa dell'erroneità o dell'insufficienza delle stesse».
E il Tribunale di Roma (29 settembre 1982, in Giust. civ., 1982, 1, 3128), affermò che «gli artt. 55 e 74, Codice di procedura civile, che limitano la responsabilità civile dei magistrati ai soli casi specificamente in essi indicati, non implicano di per sé un limitazione alla responsabilità gravante sullo Stato in base al rapporto organico, in forza dell'art. 2043, Codice civile» (sentenza resa sul caso di un provvedimento del magistrato ritenuto colposo: ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica di Firenze contro persona diversa da quella condannata).

***

"Questa linea giurisprudenziale emergente, ove si fosse consolidata - commentava Cicala - avrebbe offerto uno strumento per la soddisfazione dell'esigenza di una piena tutela del diritto al risarcimento del danno ingiusto cagionato dall'esercizio dell'attività giudiziaria. Non è possibile affermare quale sarebbe stata la potenzialità espansiva della nuova giurisprudenza. Tuttavia essa aveva il favore dello sviluppo evolutivo dell'ordinamento, volto ad una sempre maggiore tutela degli interessi collettivi e individuali (si ricordino la tutela degli interessi diffusi, il concetto di danno ambientale. il concetto di danno biologico)" (CICALA,op. cit., p. 27).

***

Il referendum, promosso dai radicali e celebratosi l' 8 novembre 1987, abrogò il sistema allora vigente e cioè gli articoli 55 e 74 del codice di procedura civile.
Il Parlamento, in tutta fretta, approvò la legge 13 aprile 1988 n. 117, introducendo il sistema opposto a quello che andava consolidandosi nella giurisprudenza: il danneggiato dalla "mala-giustizia" non può, oggi, chiedere il risarcimento del danno alla pubblica amministrazione nei casi nei quali il magistrato non è personalmente responsabile. Secondo la nuova legge, la pubblica amministrazione può essere chiamata a rispondere soltanto ed esclusivamente se il magistrato sia tenuto a rispondere in proprio.
Se l'errore del magistrato non è dovuto a dolo o colpa grave, non solo non risponde il magistrato, ma non risponde neppure lo Stato (articolo 2 della legge). E il danneggiato non riceve alcun risarcimento.
La tutela del danneggiato sarebbe stata più efficace se l'azione contro lo Stato fosse stata ammessa sulla sola base del fatto ingiusto (ossia colpa, anche semplice), pur tenendo ferma la responsabilità per dolo o colpa grave del magistrato. Questa responsabilità sarebbe potuta esser fatta valere poi dallo Stato contro il magistrato con l'azione di rivalsa, questa sì, subordinata a dolo o colpa grave.
Il danneggiato sarebbe stato risarcito. Il magistrato, in un secondo tempo, avrebbe rimborsato lo Stato per quanto esborsato a causa della sua condotta. Proprio come suggeriva la giurisprudenza dei giudici di merito e della Corte di cassazione in via di elaborazione. Si potrebbe, maliziosamente osservare, con Clemenceau, che le riforme giuridiche sono una cosa troppo seria per lasciarle fare ai politici (specialmente se avvocati e magistrati prestati alla politica).

***

Come rendere giustizia ai cittadini
In definitiva, la legge sulla responsabilità civile dei magistrati non ha funzionato. I cirradini danneggiati da errori giudiziari non sono risarciti. Questi giudizi simleggono su tutta la stampa. Non è questa la sede per approfondire i difetti della legge.
Un’idea può essere però considerata.
Allo scopo di rendere risarcibile il danno ingiusto cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie anche per colpa lieve, sarebbe sufficiente emendare gli articoli 2 , 7 e 9 della legge in vigore. Con piccoli aggiustamenti si potrebbe prevedere: 1) il risarcimento del danneggiato a carico dell'Erario anche per danni cagionati con colpa lieve; 2) la rivalsa dell'Erario nei confronti del magistrato soltanto per atti o comportamenti compiuti con dolo o colpa grave; 3) la punizione del magistrato in sede disciplinare.


Possibili emendamenti
Allo scopo di rendere risarcibile il danno ingiusto cagionato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie anche per colpa lieve, salva poi la rivalsa da parte dell'Erario contro il magistrato, sarebbe sufficiente emendare gli articoli 2 , 7 e 9 della legge in vigore.
Si otterrebbe così: 1) il risarcimento del danneggiato a carico dell'Erario anche per danni cagionati con colpa lieve; 2) la rivalsa dell'Erario nei confronti del magistrato soltanto per atti o comportamenti compiuti con dolo o colpa grave; 3) la punizione del magistrato in sede disciplinare.
Le parole fra parentesi sono soppresse. Quelle in neretto sono aggiunte.[r.r.]

Articolo 2
Responsabilità per dolo o colpa
Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa [grave] anche lieve nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
[Il terzo comma, con l'indicazione delle ipotesi di colpa grave,
in caratteri sottolineati, può essere trasferito nell'articolo 7]

Articolo 7.
Azione di rivalsa
Lo Stato, entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5 , esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato, se al risarcimento ha dato causa un atto o un comportamento o un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave, esclusa in ogni caso l'ipotesi di colpa lieve, o per diniego di giustizia
Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza é incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
In nessun caso la transazione é opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa e nel giudizio disciplinare.
I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrano a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui [all'articolo 2 , comma terzo, lettere b) e c)] al comma secondo, lettere b) e c).

Articolo 9.
Azione disciplinare
Il procuratore generale presso la corte di cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa [all'azione di risarcimento] alla pronuncia di ammissibilità dell'azione di risarcimento, salvo che non sia stata già proposta, entro due mesi dalla comunicazione di cui al comma quinto dell'articolo 5 . Resta ferma la facoltà del ministro [di grazia e] della giustizia di cui al secondo comma dell'articolo 107 della costituzione .
Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti, su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.
La disposizione di cui all'articolo [2] 7 , che circoscrive la rilevanza della colpa ai casi di colpa grave ivi previsti, non si applica nel giudizio disciplinare.




Vuoi essere informato sulle novità del sito e le iniziative di Identità Europea?
iscriviti cancellati


© Identità Europea 2004
Sito ottimizzato per una visione 800 x 600 px
Explorer 5.0 - Netscape 6 - Opera 7
e superiori


 

articoli censurati dalla stampa